“Art. 1123 (Ripartizione delle spese) Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, … sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno…”, tradotto: Millesimi di proprietà.
Le spese condominiali devono essere divise in base a delle quote millesimali e nel caso non ci siano il condominio dovrà predisporne la redazione.
Lo studio, grazie all’esperienza pluriennale e alla professionale competenza acquisita è in grado di rispondere anche a tale esigenza, aderendo perfettamente alla normativa vigente, consentendo tramite l’elaborazione diretta delle tabelle millesimali di fornire il servizio a costi contenuti.