Il Decreto Legge in vigore dal 30 marzo 2024 ha eliminato le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito per alcuni bonus edilizi come il superbonus e il bonus per le barriere architettoniche. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le nuove norme non si applicano agli interventi iniziati prima di tale data. Tuttavia, è previsto un regime transitorio per le spese sostenute prima del 30 marzo 2024.
Il Decreto Legge 39/2024 abolisce le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito per lavori effettuati dopo il 30 marzo 2024 da Iacp, cooperative di abitazione a proprietà indivisa e enti del Terzo settore, che erano ancora beneficiari di agevolazioni. Tuttavia, l’agevolazione rimane per interventi su immobili danneggiati da eventi sismici in alcune regioni fino all’esaurimento dei fondi disponibili, previsti per l’anno 2024.
Il comma 2 del Decreto Legge prevede un regime transitorio che permette l’applicazione delle disposizioni precedenti più favorevoli per le spese sostenute prima del 30 marzo 2024. Questo riguarda interventi per i quali sono stati rispettati determinati requisiti, come la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata, l’adozione di una delibera assembleare, o la presentazione di istanze per titoli abilitativi, a seconda della natura dei lavori. Inoltre, se i lavori sono già iniziati o se è stato stipulato un accordo vincolante e versato un acconto, si può beneficiare delle disposizioni precedenti.
Il comma 5 del Decreto Legge stabilisce che, in generale, per i bonus edilizi, non è possibile scegliere sconto in fattura e cessione del credito per interventi in cui, al 30 marzo 2024, non è stata sostenuta alcuna spesa documentata da fattura per lavori già eseguiti. Questa regola si applica a interventi diversi da quelli eseguiti dai condomini per i quali non è stata presentata la Cila, a interventi condominiali senza Cila ma con delibera assembleare, e a interventi di demolizione e ricostruzione di edifici senza istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Non vi è alcuna deroga per gli interventi diversi da quelli definiti nell’articolo 119 del Decreto Legge 34/2020, ossia quelli specificati nell’articolo 2, comma 3, lettere a) e b) del Decreto Legge 11/2023, per i quali prima del 30 marzo 2024 è stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, se necessario, oppure se non è richiesto alcun titolo abilitativo.
DDF Amministrazioni condominiali